TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 28.
(Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale).
Art. 1.
(Norme in materia di istruzione e di personale scolastico).

      1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e con la ricerca.
      2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi, nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività di laboratorio, di stage e di tirocini; l'orientamento

      1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curricolo arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata: «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale

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agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
      3. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi in un apposito repertorio nazionale.
      4. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.
e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
      2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il titolo conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al presente comma assume la denominazione di "diploma di tecnico superiore"». All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la lettera d) è abrogata.
      3. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e i certificati di specializzazione tecnica superiore rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
      4. All'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie».
      5. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame»;

          b) all'articolo 4:

              1) al comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

          «c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;


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            d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo»;
                2) al comma 10, ultimo periodo, la parola: «esterni» è soppressa.
        6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione del numero 2 della lettera b) del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        7. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;
            b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
        «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.
        4-ter. L'esame di Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione

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  e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».
        8. All'articolo 2, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «dei licei» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema dell'istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali,».
        9. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo e il secondo ciclo. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola».
        10. All'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, nonché dei soggetti del sistema nazionale di istruzione,».
        11. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi, culturali e professionali di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e delle indicazioni nazionali di cui agli allegati C, E e F annessi al medesimo decreto legislativo, nonché delle indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato D al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si provvede con regolamenti

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  adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
        12. In attesa della riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, i consigli di istituto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, riorganizzati a norma dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assumono la denominazione di «consigli di indirizzo»; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva prevista dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituita da quella degli studenti adulti iscritti ai corsi funzionanti presso i predetti centri. Il consiglio di indirizzo è presieduto da uno dei membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei predetti studenti adulti; la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è sostituita dalla rappresentanza degli studenti medesimi. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel citato articolo 8. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva, a titolo consultivo, rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali, presenti sul territorio.
        13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire l'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto

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  determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        14. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 503:
                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
                2) il comma 2 è abrogato;
                3) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisito il parere non vincolante,» e le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'organo competente può procedere all'adozione del provvedimento»;
                4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere

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  concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio»;

          b) all'articolo 506:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».
                2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico. Il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. Decorso inutilmente tale termine la sospensione si intende comunque revocata. In caso di inerzia del dirigente scolastico, la sospensione cautelare d'urgenza è adottata, in via sostitutiva, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».
        15. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le

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  innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.
        16. Agli adempimenti, di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come da ultimo modificati dal comma 17 del presente articolo, e al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono altresì tenute le pubbliche amministrazioni, che vi provvedono entro il termine di trenta giorni dall'assunzione. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
        17. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le pubbliche amministrazioni» sono soppresse. Le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle disposizioni così modificate sono annullate.
        18. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della

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  legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina prevista dal precedente periodo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.
        19. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
        20. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di

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  strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
        21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 610, le parole: «, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono soppresse;
            b) al comma 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; b) la nomina e la durata in carica dei componenti degli organi, scelti tra persone di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia»;

            2) al terzo periodo, le parole: «previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono soppresse.
        22. Con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale riguardanti personale della scuola sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo si applica il comma 3-bis del medesimo articolo 335 del codice di procedura penale.
        23. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi

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  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il predetto decreto è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri:
            a) previsione di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri, composto da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell'Osservatorio sui libri di testo. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;
            b) individuazione di caratteristiche essenziali e di un limite massimo di peso e di dimensioni per gli zainetti e obbligo a carico dei produttori di fornire informazioni in ordine al loro corretto utilizzo;
            c) previsione di strutture di supporto da parte delle istituzioni scolastiche, finalizzate al corretto uso della dotazione scolastica;
            d) previsione di una organizzazione e di una programmazione delle attività didattiche finalizzate anche al razionale uso della dotazione scolastica;
            e) individuazione di criteri per la produzione libraria finalizzati a facilitare l'uso e il trasporto dei libri di testo.
        24. Al fine di dare attuazione al punto 12) dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata, di cui al provvedimento 14 giugno 2007, n. 44/CU, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero

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  della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.